Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 767 parole tolte, 12 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: (1) Lo Stato che assume in esercizio diretto la rete della Compagnia sita sul suo territorio, prende possesso degli approvvigionamenti e del contante appartenente all'esercizio della rete stessa; la Compagnia gli trasferira' i crediti di ogni genere, gli cheques e le cambiali, che in forza delle disposizioni del regime provvisorio appartengono alla rete in parola.
tolto: (2) Lo Stato fara' la liquidazione, paghera' tutti i debiti ed incassera' tutti i crediti della Compagnia (compresi quelli per le liquidazioni con le altre reti), che risalgono ad un'epoca anteriore al 1° gennaio 1923, e non concernono ne' il il servizio delle obbligazioni ne' il patrimonio privato ne' gli impegni privati della Compagnia.
tolto: (3) La liquidazione sara' fatta d'accordo fra lo Stato in questione e la Compagnia; se altri Stati contraenti sono interessati finanziariamente, sara' necessario il loro consenso.
tolto: (4) Terminata la liquidazione si redigera' il conto di liquidazione portando a credito della Compagnia tutti gli attivi liquidi menzionati all'alinea 1, eccezione fatta per il valore degli approvvigionamenti, e saranno portati a debito della Compagnia tutti i passivi liquidi. Il conto di liquidazione sara' fissato in franchi oro. Per conseguenza tutti gli articoli di questo conto saranno convertiti in franchi oro, sulla base del corso del cambio del 31 dicembre 1922. Il saldo in franchi oro, cosi stabilito, sara' aggiunto al debito verso lo Stato, dipendente dalle anticipazioni fatte durante il regime provvisorio, oppure sara' diffalcato da questo debito. A questo effetto tale debito sara' convertito in franchi oro sulla base del corso del cambio della data suindicata. Se, sulla base dei conti fatti nel modo sopra indicato, risultasse un debito della Compagnia, dallo stesso sara' diffalcato il valore degli approvvigionamenti alle condizioni seguenti. (Gli approvvigionamenti saranno determinati con il loro valore di stima in franchi oro al 31 dicembre 1922). Il diffalco su menzionato non avra' luogo che verso gli Stati i quali, durante il regime provvisorio, abbiano accordato delle anticipazioni alla Compagnia e cio' soltanto fino alla concorrenza di queste anticipazioni. Nel caso che il saldo di liquidazione risultasse attivo per la Compagnia, il diffalco su menzionato non sara' fatto che fino alla concorrenza della somma delle anticipazioni, dopo diffalcato tale saldo attivo. In altri casi e' escluso qualunque addebitamento in conto del valore degli approvvigionamenti.
tolto: (5) Se dal conto stabilito secondo le disposizioni precedenti risulta un saldo attivo a favore della Compagnia, esso le sara' pagato. Un saldo passivo a carico della Compagnia sara' trattato come un debito proveniente dal regime provvisorio.
tolto: (6) Se la Compagnia esercita essa stessa una rete, le disposizioni degli alinea 2-4 di questo articolo saranno applicate egualmente; la liquidazione sara' fatta in tal caso dalla Compagnia. Se gli attivi liquidati non sono sufficienti per far fronte agli impegni scaduti, lo Stato concedera' alla Compagnia le anticipazioni necessarie. Queste anticipazioni saranno trattate come debiti provenienti dal regime provvisorio.
tolto: ( 7) Per i crediti verso la Compagnia, che formano l'oggetto della liquidazione, il patrimonio privato della stessa non potra' essere messo a contribuzione sia che l'esercizio sia fatto dallo Stato, sia che esso sia fatto dalla Compagnia.
tolto: (8) I debiti provenienti dal regime provvisorio ed i debiti che sono assimilati agli stessi, compresi i debiti per le anticipazioni fatte in contanti dal Regno d'Italia, non sono fruttiferi di interessi e debbono estinguersi secondo le norme seguenti:
tolto: a) le somme messe a disposizione della Compagnia in virtu' dell'art. 37, alinea 4, saranno ripartite sugli Stati che avranno fatto in quell'anno dei pagamenti effettivi oltre il minimo, in proporzione a questi pagamenti. La quota risultante da tale ripartizione per ogni Stato, sara' impiegata fino alla concorrenza di una meta' di detta quota al rimborso dei debiti suindicati verso lo Stato in questione;
tolto: b) i debiti suindicati verso la Repubblica d'Austria saranno ridotti di un quarto della differenza fra la somma da pagare, giusta le disposizioni dell'art. 15 alinea 7, e la somma che risultera' sulla base di un massimo di eccedenza, corrispondente al 25% del minimo per gli anni dal 6° al 15°, e del 50% del minimo per gli anni dal 16° al 25°;
tolto: c) i debiti suindicati verso il Regno d'Ungheria saranno ridotti di un quarto delle somme per le quali questo Stato, in virtu' delle disposizioni dell'art. 15 alinea 8, paga annualmente meno del suo contributo minimo;
tolto: d) la diminuzione prevista agli alinea b) e c) non seguira' verso uno Stato che fino alla concorrenza della meta' dell'importo originario dei debiti in questione.
tolto: (9) Se mentre sara' ancora in vigore questo accordo la totalita' dei debiti su menzionati non dovesse essere rimborsata all'uno od all'altro Stato, per la rimanenza non sara' sollevata alcuna pretesa.aggiunto: Accordo-art. 25 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art25 · fonte del testo