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[1](1) Le obbligazioni 4%, serie E, che non sono state ancora sorteggiate fino al 31 dicembre 1922 (46,795 obbligazioni da 400 marchi valore monetario dell'Impero germanico e 9358 obbligazioni da 2000 marchi, valore monetario dell'Impero germanico) saranno rimborsate in una sola volta. Questo rimborso sara' effettuato al valore nominale sopra indicato.

[2](2) Contemporaneamente saranno rimborsati al loro valore nominale i tagliandi scaduti fino a questa data.

[3]Allegato.

[4](1) Tutti i portatori di obbligazioni 4% (serie E) saranno invitati almeno due mesi prima della scadenza del tagliando, a presentare le loro obbligazioni per il rimborso nei luoghi ed agli sportelli indicati nella notifica, giusta avviso pubblicato dal Comitato degli obbligazionisti.

[5](2) Queste obbligazioni saranno rimborsabili a cominciare dalla data del 1° tagliando che scadra' dopo la pubblicazione di detta notifica.

[6](3) Le obbligazioni 4%, serie E, cesseranno di fruttare interesse alla data ora indicata, considerata quale termine di scadenza convenuta, e conseguentemente, al momento dell'incasso, tutti i tagliandi non ancora scaduti fino a quel giorno, come pure i recapiti («talons») dovranno essere restituiti con i titoli medesimi. L'ammontare dei tagliandi mancanti sara' diffalcato dall'ammontare del capitale da rimborsarsi.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art32 · fonte del testo