Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 117 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: II «fondo delle obbligazioni» e' amministrato da un Comitato designato in seguito col nome di «Comitato», composto di quattro rappresentanti degli obbligazionisti, che saranno nominati in conformita' dell'art. 30. Una delegazione del Consiglio di amministrazione della Compagnia avra' diritto di assistere alle riunioni del Comitato a titolo consultivo.
tolto: Allegato.
tolto: (1) L'organizzazione e la direzione di tutto il servizio dei titoli incombono al Comitato. Questo Comitato e' in particolare incaricato della consegna di nuovi titoli in cambio delle vecchie obbligazioni della Compagnia (art. 31), del rimborso delle obbligazioni 4% serie E (art. 32), del servizio delle obbligazioni e del servizio degli arretrati.
tolto: (2) Il Comitato non potra' prendere degli impegni al di la' delle somme esistenti in cassa.aggiunto: Accordo-art. 34 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art34 · fonte del testo