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[1]II «fondo delle obbligazioni» e' amministrato da un Comitato designato in seguito col nome di «Comitato», composto di quattro rappresentanti degli obbligazionisti, che saranno nominati in conformita' dell'art. 30. Una delegazione del Consiglio di amministrazione della Compagnia avra' diritto di assistere alle riunioni del Comitato a titolo consultivo.
[2]Allegato.
[3](1) L'organizzazione e la direzione di tutto il servizio dei titoli incombono al Comitato. Questo Comitato e' in particolare incaricato della consegna di nuovi titoli in cambio delle vecchie obbligazioni della Compagnia (art. 31), del rimborso delle obbligazioni 4% serie E (art. 32), del servizio delle obbligazioni e del servizio degli arretrati.
[4](2) Il Comitato non potra' prendere degli impegni al di la' delle somme esistenti in cassa.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
