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[1]Il «fondo delle obbligazioni» e' alimentato nel seguente modo:

[2](1) a) In caso di esercizio delle linee da parte degli Stati, dai canoni da pagare dagli Stati in conformita' dell'articolo 15;

  • b)in caso di esercizio da parte della Compagnia, dalle somme garantite dagli Stati, in conformita' dell'art. 24 oltre alla copertura di un eventuale deficit d'esercizio.

[3](2) a) Dal contributo speciale del Regno d'Italia sulla base del traffico di Trieste in conformita' degli articoli 15 e 24;

  • b)dai pagamenti complementari eventuali per questo contributo in conformita' dell'art. 39.

[4](3) Dalle annualita' provenienti dalla vendita della linea Zagabria-Karlovac (art. 28), ove non fosse il caso di applicare le disposizioni dell'art. 29.

[5](4) Dagli incassi per interesse del capitale di impianto delle stazioni comuni per proventi delle linee di pedaggio, in conformita' degli articoli 15 e 24.

[6](5) Dagli interessi intercalari della gestione.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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