Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Il «fondo delle obbligazioni» e' alimentato nel seguente modo:
[2](1) a) In caso di esercizio delle linee da parte degli Stati, dai canoni da pagare dagli Stati in conformita' dell'articolo 15;
- b)in caso di esercizio da parte della Compagnia, dalle somme garantite dagli Stati, in conformita' dell'art. 24 oltre alla copertura di un eventuale deficit d'esercizio.
[3](2) a) Dal contributo speciale del Regno d'Italia sulla base del traffico di Trieste in conformita' degli articoli 15 e 24;
- b)dai pagamenti complementari eventuali per questo contributo in conformita' dell'art. 39.
[5](4) Dagli incassi per interesse del capitale di impianto delle stazioni comuni per proventi delle linee di pedaggio, in conformita' degli articoli 15 e 24.
[6](5) Dagli interessi intercalari della gestione.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
