Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1](1) Il rimborso delle obbligazioni ammortizzate dopo il 1° ottobre 1884 e non ancora rimborsate al 31 dicembre 1922 ed il rimborso dei tagliandi delle obbligazioni scaduti dopo il 1° ottobre 1908 fino al 1° ottobre 1922, e non ancora rimborsati al 31 dicembre 1922, sara' fatto in conformita' delle disposizioni seguenti.
[2](2) Le obbligazioni ammortizzate ed espresse in franchi francesi saranno rimborsate al valore fissato dalla tabella di ammortamento allegata, e le obbligazioni 4% serie E (comprese le obbligazioni ed i tagliandi arretrati) in ragione del loro valore nominale in marchi germanici.
[3](3) Saranno successivamente rimborsati i tagliandi arretrati con una scadenza fino al 1° luglio 1914 inclusivo, e cio' in ragione dell'importo in franchi francesi, per il quale i tagliandi delle corrispondenti obbligazioni erano pagati prima della guerra.
[4](4) I nove tagliandi arretrati scaduti dopo il 1° luglio 1914 fino al 1° gennaio 1919 inclusivo, saranno pagati in ragione di due franchi oro per tagliando.
[5](5) Gli otto tagliandi arretrati scaduti dopo il 1° gennaio 1919 fino al 1° gennaio 1923 inclusivo, saranno pagati in ragione di 1.40 franchi oro (un franco e quaranta centesimi oro) per tagliando.
[6](6) Il rimborso di questi tagliandi arretrati, corrispondenti a ciascuna obbligazione, sara' effettuato al prezzo suindicato, in 25 anni, per mezzo di sorteggio delle obbligazioni.
[7](7) Gli eventuali diritti da pagarsi fuori dei confini degli Stati contraenti saranno a carico dei detentori dei tagliandi.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
