Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1](1) Il rimborso delle obbligazioni ammortizzate dopo il 1° ottobre 1884 e non ancora rimborsate al 31 dicembre 1922 ed il rimborso dei tagliandi delle obbligazioni scaduti dopo il 1° ottobre 1908 fino al 1° ottobre 1922, e non ancora rimborsati al 31 dicembre 1922, sara' fatto in conformita' delle disposizioni seguenti.

[2](2) Le obbligazioni ammortizzate ed espresse in franchi francesi saranno rimborsate al valore fissato dalla tabella di ammortamento allegata, e le obbligazioni 4% serie E (comprese le obbligazioni ed i tagliandi arretrati) in ragione del loro valore nominale in marchi germanici.

[3](3) Saranno successivamente rimborsati i tagliandi arretrati con una scadenza fino al 1° luglio 1914 inclusivo, e cio' in ragione dell'importo in franchi francesi, per il quale i tagliandi delle corrispondenti obbligazioni erano pagati prima della guerra.

[4](4) I nove tagliandi arretrati scaduti dopo il 1° luglio 1914 fino al 1° gennaio 1919 inclusivo, saranno pagati in ragione di due franchi oro per tagliando.

[5](5) Gli otto tagliandi arretrati scaduti dopo il 1° gennaio 1919 fino al 1° gennaio 1923 inclusivo, saranno pagati in ragione di 1.40 franchi oro (un franco e quaranta centesimi oro) per tagliando.

[6](6) Il rimborso di questi tagliandi arretrati, corrispondenti a ciascuna obbligazione, sara' effettuato al prezzo suindicato, in 25 anni, per mezzo di sorteggio delle obbligazioni.

[7](7) Gli eventuali diritti da pagarsi fuori dei confini degli Stati contraenti saranno a carico dei detentori dei tagliandi.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art40 · fonte del testo