Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 153 parole tolte, 12 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: (1) La Compagnia costituisce a favore della totalita' dei portatori di obbligazioni un diritto di pegno:
tolto: A) sui suoi crediti per le somme ad essa dovute dagli Stati:
tolto: a) in caso di esercizio da parte dello Stato, quale canone per l'uso delle linee;
tolto: b) in caso di esercizio da parte della Compagnia, in dipendenza della garanzia;
tolto: B) sulle specie del fondo delle obbligazioni quali esse risultano ad un dato momento;
tolto: C) sul credito che discende dal trattato di Budapest dell'11 marzo 1880, relativo alla vendita della linea Zagabria-Karlovac (art. 28), nel caso che non fossero applicabili le disposizioni dell'art. 29. Il diritto di pegno spettante su questo credito alla totalita' dei portatori di obbligazioni deve essere iscritto quale diritto di pegno sul diritto di ipoteca della Compagnia sulla linea Zagabria-Karlovac.
tolto: (2) Gli Stati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare, ove occorra, la validita' del diritto di pegno costituito col presente articolo.aggiunto: Accordo-art. 41 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art41 · fonte del testo