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[1](1) Gli Stati si impegnano a versare direttamente al fondo delle obbligazioni le somme che essi devono pagare in forza del presente accordo. A questo effetto gli Stati faranno i loro versamenti alla banca designata dal Comitato degli obbligazionisti, sia in Francia, sia in uno degli Stati contraenti; fino a nuovo ordine questa banca sara' la Banca di Francia.

[2](2) In caso di ritardo nel pagamento sara' pagato, al fondo delle obbligazioni, un interesse basato sul saggio di sconto della Banca nazionale svizzera di Berna, aumentato dell'1%, nonche' l'ammontare delle spese necessarie per l'incasso. In caso di un pagamento per garanzia giusta l'art. 36, questo interesse spettera' allo Stato garante a partire dal momento in cui saranno stati da esso fatti i pagamenti in dipendenza della garanzia e nella misura degli stessi.

[3]Allegato.

[4](1) Se uno Stato all'epoca stabilita non fa fronte agli impegni di pagamento che gl'incombono, il Governo di questo Stato sara' invitato al pagamento dal «Comitato» mediante lettera raccomandata.

[5](2) Le autorita' alle quali bisogna indirizzarsi sono in questo momento: per la Repubblica d'Austria, il Ministero federale delle comunicazioni; per il Regno d'Ungheria, il Regio Ministero del commercio; per il Regno d'Italia, il Regio Ministero delle finanze; e per il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il Regio Ministero delle finanze.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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Richiamate nel testo

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