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[1]Per tutte le opposizioni ed i reclami in materia di obbligazioni e di tagliandi distrutti, perduti o rubati, viene eletto domicilio a nome di tutti i portatori a Parigi presso il Comitato degli obbligazionisti. Conseguentemente in futuro in materia di opposizioni e di reclami per le obbligazioni e per i tagliandi della Compagnia distrutti, perduti o rubati saranno applicabili la legge e la giurisdizione determinate da questa elezione di domicilio.

[2]Il Comitato degli obbligazionisti conchiudera' un accordo con la Compagnia per prendere le disposizioni necessarie allo scopo di assicurare praticamente l'esecuzione del presente articolo, particolarmente per quanto concerne l'applicazione del nuovo regime in relazione al regime precedentemente in vigore.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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