Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 79 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (1) Il diritto al rimborso delle obbligazioni che secondo le precedenti disposizioni fossero da rimborsarsi e che essendo state sorteggiate non saranno presentate al rimborso entro 30 anni dopo la data fissata per il rimborso, sara' prescritto.
tolto: (2) Per i tagliandi questo termine e' di 5 anni.
tolto: (3) Per i titoli e per i tagliandi il pagamento dei quali e' scaduto prima del 1° luglio 1914 od a questa data, il termine di prescrizione e' prolungato di 9 anni.aggiunto: Accordo-art. 47 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art47 · fonte del testo