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[1](1) Saranno esenti dallo scarico e dalla visita alla frontiera e pure dal piombamento dei colli le merci il cui passaggio sara' stato regolarmente dichiarato e che saranno caricate su un vagone regolamentarmente piombato ed avviate senza trasbordo verso una stazione interna ove si trovi un ufficio doganale competente.

[2](2) Le merci cosi' caricate in vagoni piombati regolamentarmente che attraversino il territorio d'una delle Parti contraenti, saranno, se esse sieno regolarmentarmente dichiarate per transito, esenti, tanto all'interno quanto alle frontiere dallo scarico e dalla visita doganale e pure dal piombamento dei colli.

[3](3) L'applicazione delle disposizioni degli alinea 1 e 2 e' subordinata alla condizione che le Amministrazioni ferroviarie interessate sieno responsabili dell'arrivo dei vagoni agli uffici doganali competenti dell'interno o della frontiera nel termine stabilito e con i piombi intatti.

[4](4) Saranno del pari di regola esenti dallo scarico e dalla pesatura le merci esenti da diritti doganali che arrivino agli uffici doganali di frontiera per essere sottoposte alle operazioni doganali, se tuttavia tali operazioni possano compiersi senza lo scarico. Per determinare il peso delle merci; le autorita' doganali accetteranno di regola come tara del vagone il peso che vi si trova indicato.

[5](5) Le suddette esenzioni dal diritto di visita doganale e dal piombamento dei colli saranno eccezionalmente adottate anche in caso di trasbordo delle merci (da vagone a vagone) sotto la vigilanza della dogana, senza che occorra procedere alle operazioni doganali regolamentari, quando il trasbordo delle merci sia inevitabile per una qualsiasi ragione da parte della ferrovia.

[6](6) Le facilitazioni previste in questo articolo non saranno applicabili in caso di presunzione di frode o di validi motivi che tocchino interessi vitali del Paese attraversato.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art10 · fonte del testo