Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 87 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (1) Le Amministrazioni ferroviarie saranno tenute a far conoscere agli uffici doganali stabiliti nelle stazioni ed alle agenzie doganali (uffici doganali delle ferrovie) gli orari di tutti i treni che passano la frontiera e dei treni di coincidenza, come pure le modificazioni a tali orari, almeno 8 giorni prima della loro entrata in vigore.
tolto: (2) Gli uffici doganali delle ferrovie saranno altresi' informati al piu' presto possibile dei ritardi di una certa importanza, della soppressione di treni e del passaggio di treni speciali e di locomotive isolate.aggiunto: Convenzione-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art9 · fonte del testo