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Sotto riserva delle altre stipulazioni del presente accordo, i provvedimenti regolamentari e di esecuzione presi dagli Stati contraenti, per cio' che concerne i trasporti effettuati attraverso i territori posti sotto la loro sovranita' o la loro autorita', faciliteranno il libero transito a mezzo di ferrovie. Non sara' fatta alcuna distinzione, sia in considerazione della nazionalita' delle persone, sia in considerazione dei luoghi di origine, di provenienza, di entrata, di uscita o di destinazione, sia per ogni altra considerazione relativa alla proprieta' delle merci, delle vetture, dei vagoni o degli altri mezzi di trasporto.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art2 · fonte del testo