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[1]Nelle stazioni comuni i funzionari dei due Stati applicheranno, in caso di contravvenzione dal punto di vista doganale, le leggi del loro Stato.

[2]La linea fra la stazione comune e la frontiera e' da considerarsi, nei riguardi doganali e per quanto concerne le contravvenzioni, come un prolungamento della stazione comune.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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