Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1](1) In caso di carico, di scarico o di trasporto illegale delle merci, come pure in caso di una dichiarazione non completa o non veritiera, lo Stato al quale sono destinate le merci o dal quale esse provengono infliggera' ai contravventori le pene che sarebbero state applicabili se la stazione o la linea ferroviaria si fossero trovate nel suo territorio.

[2]Gli agenti della dogana, sita nel territorio dell'altro Stato, avranno a questo effetto il diritto di denunciare i contravventori ai tribunali del loro Stato, i quali giudicheranno in conformita' delle leggi del loro paese.

[3]Contro gli agenti ferroviari si potra' procedere in via giudiziaria soltanto dopo di avere avvertito il capo del relativo servizio.

[4](2) I suddetti agenti hanno facolta' di transigere circa le contravvenzioni, di confiscare gli oggetti colpiti da una contravvenzione, di disporre delle merci confiscate in quanto ne sia il caso, a seguito di una transazione conchiusa con un contravventore il quale ne abbia fatto abbandono alla dogana, ovvero a seguito di una decisione definitiva, che abbia pronunciato la confisca in favore della dogana.

[5](3) I detti agenti possono anche trattenere le merci ed i bagagli come garanzia delle ammende, salvo la facolta' di svincolo contro cauzione.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art47 · fonte del testo