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(1) I funzionari di dogana dei due Stati presso le stazioni comuni faranno insieme e reciprocamente il servizio destinato a prevenire od a scoprire ogni tentativo di frode o di contrabbando nel recinto o nelle dipendenze della stazione. Essi si comunicheranno reciprocamente tutte le notizie che possono interessare il servizio. (2) Le loro relazioni saranno improntate a perfetta eguaglianza e lealta', ed i loro rapporti di servizio, nelle loro comunicazioni dirette, saranno identici a quelli fra i funzionari dell'altro Stato di condizione eguale.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art49 · fonte del testo