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[1](1) I funzionari dello Stato vicino, in servizio sul territorio dello Stato nel quale si trova la stazione comune, sono soggetti esclusivamente all'autorita' dello Stato al quale essi appartengono per quanto concerne il servizio e la disciplina. Essi saranno tuttavia sottoposti alle leggi penali ed ai regolamenti di polizia dello Stato nel quale essi hanno il loro domicilio temporaneo, ed a questo effetto essi saranno soggetti alla giurisdizione di questo Stato. Essi saranno esenti dalle imposte e dalle prestazioni personali verso lo Stato nel quale essi hanno il loro domicilio, ed essi non potranno essere obbligati al pagamento delle imposte sulla ricchezza mobile sui redditi e sulle rendite. Essi non potranno nemmeno essere obbligati a prestar servizio nell'Esercito o nella Milizia nazionale o ad assumere delle cariche come giurati o come membri dei Consigli delle circoscrizioni autonome.
[2](2) I detti funzionari devono peraltro pagare come i cittadini dello Stato dove si trova la stazione comune, le imposte sulla proprieta' di immobili siti nel territorio del detto Stato, come pure i dazi e gli altri tributi indiretti.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
