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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 261 parole tolte, 12 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: (1) Il traffico delle merci per ferrovia, fra le Parti contraenti, sara' fatto sotto il regime dellaConvenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia, conchiusa a Berna il 14 ottobre 1890, modificata e completata dagli accordi addizionali del 16 luglio 1895 e dalle convenzioni addizionali del 16 luglio 1898 e del 19 settembre 1906, come pure secondo le norme delle condizioni complementari comuni, e delle cinque convenzioni uniformi elaborate dal Comitato internazionale dei trasporti per ferrovia, e secondo le norme degli accordi, delle convenzioni e delle condizioni che potranno essere conchiuse in seguito, ed alle quali gli Stati firmatari avranno dato la loro adesione; nel caso in cui una nuova convenzione internazionale sostituisca la Convenzione di Berna attualmente in vigore, e che gli Stati contraenti vi aderiscano, questa convenzione nuova sara' adottata dagli Stati contraenti in luogo della detta Convenzione di Berna.

tolto: (2) Tuttavia, in vista delle difficolta' di natura tecnica ed economica ancora esistenti in certe relazioni di traffico, saranno ammesse alcune deroghe alle dette convenzioni, previ accordi fra le Amministrazioni delle ferrovie.

tolto: (3) Questi accordi devono essere sottoposti alla ratifica dei Governi interessati.

tolto: (4) Tali accordi, contenenti delle deroghe, possono essere conchiusi anche in occasione della fissazione delle tariffe dirette, e possono essere indicati nelle stesse tariffe.

tolto: (5) In ogni caso le deroghe dovranno essere fissate per una durata non eccedente i limiti strettamente necessari.

tolto: (6) Le Parti contraenti sono d'accordo che queste deroghe non debbano comprendere la restrizione della responsabilita' delle ferrovie nei riguardi della perdita e delle avarie delle merci e dei termini di resa.aggiunto: Convenzione-art. 57 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art57 · fonte del testo