Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 128 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (1) Le Parti contraenti s'impegnano a prendere tutte le misure opportune per rimuovere gli ostacoli speciali che, specialmente nel traffico internazionale sulle reti delle Alte Parti contraenti, s'oppongono al traffico regolare dei viaggiatori e delle merci.
tolto: (2) Le Parti contraenti s'impegnano a questo scopo in particolare ad aprire, al piu' presto possibile, al traffico internazionale dei passeggeri, dei bagagli e delle merci anche a carro completo le stazioni importanti di frontiera.
tolto: (3) Sul territorio di una delle Parti contraenti non e' poi ammesso di procedere ad alcuna esecuzione sugli accessori che si trovano su questo territorio e che appartengono ad una ferrovia dell'altra Parte contraente, ed in particolare nei riguardi del materiale fisso e rotabile, come pure dei denari in cassa e dei crediti risultanti dal traffico reciproco.aggiunto: Convenzione-art. 58 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art58 · fonte del testo