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[1](1) Le Parti contraenti s'impegnano a prendere tutte le misure opportune per rimuovere gli ostacoli speciali che, specialmente nel traffico internazionale sulle reti delle Alte Parti contraenti, s'oppongono al traffico regolare dei viaggiatori e delle merci.

[2](2) Le Parti contraenti s'impegnano a questo scopo in particolare ad aprire, al piu' presto possibile, al traffico internazionale dei passeggeri, dei bagagli e delle merci anche a carro completo le stazioni importanti di frontiera.

[3](3) Sul territorio di una delle Parti contraenti non e' poi ammesso di procedere ad alcuna esecuzione sugli accessori che si trovano su questo territorio e che appartengono ad una ferrovia dell'altra Parte contraente, ed in particolare nei riguardi del materiale fisso e rotabile, come pure dei denari in cassa e dei crediti risultanti dal traffico reciproco.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art58 · fonte del testo