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[1](1) In difetto di accordi diretti fra gli Stati, ogni controversia che dovesse sorgere fra gli stessi circa la interpretazione e l'applicazione del presente accordo sul transito, sara' risolta con un giudizio arbitrale. Gli Stati nomineranno un arbitro per ciascuno.

[2](2) Gli arbitri scelti nomineranno alla loro volta un presidente. (3) Se entro 30 giorni uno Stato non avesse scelto il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri scelti non si mettessero d'accordo circa il presidente entro un termine di 30 giorni, l'Ufficio centrale, previsto all'art. 57 della Convenzione di Berna, nominera' l'arbitro ed il presidente, all'infuori delle persone degli arbitri scelti dagli Stati.

[3](4) Il presidente del Tribunale arbitrale cosi' costituito fissa la sede del Tribunale arbitrale e la procedura da seguire.

[4](5) Contro le decisioni del Tribunale arbitrale non e' ammesso ricorso.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art69 · fonte del testo