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[1](1) I treni merci potranno attraversare le frontiere doganali in qualsiasi tempo, comprese le domeniche ed i giorni festivi, sia di giorno che di notte, in quanto le merci non sieno colpite da divieti d'importazione, di esportazione o di transito.

[2](2) Le operazioni doganali relative dovranno essere eseguite nello stesso tempo.

[3](3) Ciascun treno merci in arrivo dall'estero dovra' essere dichiarato, secondo i regolamenti doganali, agli uffici doganali di frontiera, ai quali dovranno essere presentati contemporaneamente i documenti previsti dai detti regolamenti.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art8 · fonte del testo