Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1](1) Le Amministrazioni ferroviarie saranno tenute a far conoscere agli uffici doganali stabiliti nelle stazioni ed alle agenzie doganali (uffici doganali delle ferrovie) gli orari di tutti i treni che passano la frontiera e dei treni di coincidenza, come pure le modificazioni a tali orari, almeno 8 giorni prima della loro entrata in vigore.

[2](2) Gli uffici doganali delle ferrovie saranno altresi' informati al piu' presto possibile dei ritardi di una certa importanza, della soppressione di treni e del passaggio di treni speciali e di locomotive isolate.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art9 · fonte del testo