In conseguenza, affinche' gli esami o licenze ottenute in uno dei due Paesi Contraenti abbiano effetto legale nell'altro, gli alunni o licenziati dalle Universita' e Scuole secondarie e superiori, non saranno tenuti se non a comprovare la nazionalita' e identita' personale e la autenticita' dei rispettivi documenti.

Testo vigente dal 7 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-09;187~art4 · fonte del testo