In conseguenza, affinche' gli esami o licenze ottenute in uno dei due Paesi Contraenti abbiano effetto legale nell'altro, gli alunni o licenziati dalle Universita' e Scuole secondarie e superiori, non saranno tenuti se non a comprovare la nazionalita' e identita' personale e la autenticita' dei rispettivi documenti.
Testo vigente dal 7 aprile 1955
