[1]La presente Convenzione sara' ratificata nel piu' breve tempo possibile ed entrera' in vigore subito dopo lo scambio delle ratifiche che avra' luogo a Roma. Essa avra' la durata di cinque anni a decorrere dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Ove non intervenga una denuncia sei mesi prima della sua scadenza, la Convenzione si intendera' rinnovata per altri cinque anni e cosi' di seguito. In fede di che i Plenipotenziari soprannominati hanno firmato la presente Convenzione in duplice originale, in lingua italiana e portoghese, i testi facenti entrambi egualmente fede, e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Rio de Janeiro, addi' ventiquattro del mese di novembre dell'anno millenovecento cinquanta quattro. GIOVANNI FORNARI RAUL FERNANDES

[2]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

Testo vigente dal 14 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57~art23 · fonte del testo