[1]Il presente Accordo verra' ratificato non appena siano compiute le formalita' previste dalla legislazione di ognuna delle Alte Parti Contraenti. Entrera' in vigore a partire dal giorno dello Scambio degli strumenti di ratifica e sara' valido fino a che non sara' denunciato da una delle Alte Parti Contraenti con un preavviso di sei mesi. Lo Scambio degli strumenti di ratifica dovra' essere effettuato nella capitale del Brasile nel piu' breve tempo possibile. Paragrafo unico. Lo denuncia non colpira' in alcun modo le iniziative prese anteriormente che siano in fase di esecuzione o gli impegni regolarmente assunti alla data della denuncia stessa i quali avranno "ipso facto" il loro corso indipendente, purche' non Vi sia rinuncia da parte delle Alte Parti Contraenti.

[2]In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.

[3]Fatto in Roma, il giorno nove del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessanta, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facenti ugualmente fede.

[4]Per il Governo della Repubblica italiana FERDINANDO STORCHI

[5]Per il Governo della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile HORACIO LAFER

[6]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[7]Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art51 · fonte su Normattiva