ARTICOLO X Allo scopo di regolare le attivita' di cooperazione tecnica previste nel presente Accordo, le Parti Contraenti convengono di realizzare consultazione periodiche, quando ritenuto necessario e attraverso i canali diplomatici, al fine di:
- a)Scambiare informazioni e valutare l'esecuzione ed operativita' dei progetti di cooperazione tecnica;
- b)esplorare nuove possibilita' di cooperazione tecnica conformemente al presente Accordo;
- c)raccomandare ai rispettivi Governi, attraverso gli organi interni competenti, le intese specifiche, le modalita' e le procedure che si giudichino opportune per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo;
- d)esaminare ogni altra questione che possa sorgere nell'esecuzione del presente Accordo e dell'annesso Protocollo.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
