ARTICOLO VIII Gli esperti e i tecnici volontari in missione di cooperazione saranno sollevati da ogni responsabilita' civile di fronte a terzi per danni e nocumenti arrecati durante il normale svolgimento dei propri compiti; di tale responsabilita' dovra' farsi carico il Paese ricevente, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave in cui l'esperto o il volontario dovra' assumere le relative responsabilita'.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;187~accordo-artviii · fonte su Normattiva