1. La Comunita' e l'Algeria evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e tasse di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Negli scambi tra la Comunita' e l'Algeria non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione ne' altre misure di effetto equivalente. 3. Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra l'Algeria e la Comunita' sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 4. L'Algeria abolisce entro il 1 gennaio 2006 il dazio supplementare provvisorio applicato ai prodotti elencati all'allegato 4. Il dazio viene ridotto uniformemente di 12 punti all'anno a decorrere dal 1 gennaio 2002. Qualora l'Algeria si fosse impegnata, a titolo della sua adesione all'OMC, ad abolire il dazio supplementare provvisorio entro tempi piu' brevi, si applicherebbe questo termine anticipato.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art17 · fonte su Normattiva