[1]di carattere generale
[2]1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunita':
- a)i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 6;
- b)i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7.
[3]2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Algeria:
- a)i prodotti interamente ottenuti in Algeria ai sensi dell'articolo 6;
- b)i prodotti ottenuti in Algeria in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Algeria di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7.
Testo vigente dal 30 luglio 2004
