[1]contro il razzismo e la xenofobia

[2]Le parti decidono di adottare opportune disposizioni per prevenire e combattere tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione basate sulla razza, l'origine etnica e la religione, specie per quanto riguarda l'istruzione, l'occupazione, la formazione e l'alloggio. Si avvieranno a tal fine azioni di informazione e di sensibilizzazione. In tale contesto, le parti garantiscono in particolare l'accessibilita' delle procedure giudiziarie e/o amministrative per tutti coloro che si considerano lesi dalle discriminazioni suddette. Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalita'.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art88 · fonte su Normattiva