[1]giustificativi

[2]I documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

  • a)una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna;
  • b)documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Algeria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
  • c)documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Algeria, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Algeria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
  • d)certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Algeria ai sensi del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, in conformita' di norme d'origine identiche alle norme del presente protocollo;
  • e)dichiarazioni del fornitore e schede di informazione da cui risultino la lavorazione o la trasformazione subita dai materiali utilizzati per la fabbricazione delle merci in questione, compilate nei paesi di cui all'articolo 4 ai sensi delle disposizioni del presente protocollo.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~protocollo-6-art29 · fonte su Normattiva