[1]PROTOCOLLO 5 RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE
[2]ARTICOLO 1
[3]Definizioni
[4]Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
- a)"legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative adottate dalla Comunita' o dal Libano che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b)"autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- c)"autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;
- d)"dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.
- e)"operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale
Testo vigente dal 24 gennaio 2005
