[1]Rifiuto dell'assistenza

[2]1. La richiesta di assistenza, inviata in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, puo' essere respinta, se l'Autorita' competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le liberta' fondamentali, la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali del proprio Stato, ovvero ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale in vigore nel proprio Paese o con i propri obblighi internazionali. 2. La richiesta di assistenza puo' anche essere respinta, se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per l'Autorita' competente richiesta. 3. Ove possibile, l'Autorita' competente richiesta - prima di prendere la decisione di rifiutare l'assistenza richiesta ai sensi del presente Accordo - consulta l'Autorita' competente richiedente, al fine di stabilire se l'assistenza possa essere garantita alle condizioni stabilite dall'Autorita' competente richiesta. Se l'Autorita' competente richiedente accetta di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, si impegna a rispettarle. 4. L'Autorita' competente richiesta notifica per iscritto all'Autorita' competente richiedente il totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.

Testo vigente dal 19 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;187~allegato-art5 · fonte su Normattiva