[1]Esecuzione delle richieste

[2]1. L'Autorita' competente richiesta adotta tutte le necessarie misure per garantire la sollecita e piena esecuzione delle richieste. 2. L'Autorita' competente richiedente viene informata immediatamente di eventuali circostanze che impediscono l'esecuzione della richiesta o causano un considerevole ritardo nella sua esecuzione. 3. Se l'esecuzione della richiesta non ricade sotto la giurisdizione dell'Autorita' competente richiesta, la stessa lo notifica immediatamente all'Autorita' competente richiedente. 4. L'Autorita' competente richiesta puo' richiedere ulteriori informazioni, se lo ritiene necessario, al fine di eseguire in modo adeguato la richiesta. 5. L'Autorita' competente richiesta informa quanto prima la Autorita' competente richiedente in merito ai risultati dell'esecuzione della richiesta.

Testo vigente dal 19 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;187~allegato-art6 · fonte su Normattiva