[1]Spese

[2]1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto. Nel caso in cui la richiesta dovesse comportare spese elevate o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalita' con le quali vengono sostenute le spese. 2. Salvo altrimenti previsto, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre i costi di viaggio e di alloggio sono sostenuti dalla Parte inviante.

Testo vigente dal 19 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;187~allegato-art9 · fonte su Normattiva