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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alla tabella delle tasse sulle concessioni governative, con le seguenti modificazioni ai nn. 34-13 e 34-21 della tabella annessa all'art. 1.
[8]Numero d'ordine
[9]Indicazione degli atti soggetti a tassa
[10]Tassa Lire
[11]Modo di pagamento
[12]Note
[13]34-13 34-21
[14]Licenza del Prefetto per impianto di ascensori per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone (montacarichi), ai sensi dell'art. 59 della citata legge di pubblica sicurezza..... Licenza per l'esercizio annuale di detti ascensori..... Autorizzazione del Prefetto a consociazione di proprietari per la vigilanza della proprieta' dei consociati, ai sensi dell'art. 134, secondo comma, della citata legge di pubblica sicurezza.....
[15]800 100 200 ordinario ordinario ed anche con marche --
[16]Sono esenti dalla tassa di impianto e da quella annuale e di esercizio gli ascensori e montacarichi che facciano parte di impianti industriali. Per gli ascensori nelle case con un numero di appartamenti non superiore a quattro la tassa annuale di esercizio e' ridotta a L. 50
[17]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[18]Data a Roma, addi' 5 febbraio 1928 - Anno VI
[19]VITTORIO EMANUELE.
[20]Mussolini - Volpi.
[21]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1928 al 16 dicembre 2009
