Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data.
- Art. 1
- Art. 2 — Persone giuridiche
- Art. 3 — Informazioni
- Art. 4 — Modalità delle comunicazioni
- Art. 5 — Accesso alle autorità giudiziarie
- Art. 6 — Esenzione dal deposito di cauzione per le spese processuali
- Art. 7 — Esenzione dalle tasse e dai depositi
- Art. 8 — Impegno all'assistenza giudiziaria
- Art. 9 — Richieste di assistenza giudiziaria
- Art. 10 — Lingue
- Art. 11 — Esecuzione dell'assistenza
- Art. 12 — Documentazione dell'avvenuta notifica
- Art. 13 — Protezione dei testimoni e degli esperti
- Art. 14 — Spese
- Art. 15 — Rifiuto di assistenza
- Art. 16 — Competenza delle Rappresentanze diplomatiche e consolari
- Art. 17 — Esenzione dalla legalizzazione
- Art. 18 — Scambio di atti di stato civile
- Art. 19 — Trasmissione di atti di stato civile su richiesta
- Art. 20 — Estensione dell'assistenza
- Art. 21 — Modalità delle comunicazioni
- Art. 22 — Contenuto e forma della domanda
- Art. 23 — Attività degli organi competenti
- Art. 24 — Decisioni da riconoscere ed eseguire
- Art. 25 — Condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione
- Art. 26 — Competenza
- Art. 27 — Domande di esecuzione
- Art. 28 — Procedura
- Art. 29 — Esecuzione delle decisioni relative alle spese
- Art. 30
- Art. 31