Ciascuna Parte contraente fornira' all'altra, su domanda, informazioni sulle proprie leggi e regolamenti in materia civile e sulla loro applicazione giurisprudenziale.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
Ciascuna Parte contraente fornira' all'altra, su domanda, informazioni sulle proprie leggi e regolamenti in materia civile e sulla loro applicazione giurisprudenziale.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188~art3 · fonte su Normattiva