in materia legale Ciascuna parte contraente comunica all'altra, nella propria lingua, su richiesta, le informazioni riguardanti le sue leggi e i suoi regolamenti, cosi' come le informazioni concernenti la giurisprudenza.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art10 · fonte su Normattiva