Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data
Art. 4 — Modalità delle comunicazioni
Le autorita' giudiziarie delle Parti contraenti comunicano tra di loro per il tramite dei Ministri della Giustizia, ove il presente Accordo non disponga altrimenti.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
