1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i Membri della Organizzazione Internazionale del Lavoro, la registrazione di tutte le ratifiche e denuncie che gli saranno state comunicate dai Membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai Membri dell'organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore Generale richiamera' l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente Convenzione entrera' in vigore.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
