1. Ai fini delle procedure previste dalla presente Convenzione, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno scelti liberamente dalle loro organizzazioni rappresentative, ove esistano. 2. I datori di lavoro e i lavoratori saranno rappresentati su basi di uguaglianza in seno ad ogni organismo per mezzo del quale le consultazioni avranno luogo.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;69~art3 · fonte su Normattiva