[1]Accordo culturale tra l'Italia e la Somalia (Roma, 26 aprile 1961)

[2]Il Governo italiano ed il Governo Somalo, convinti che una sempre maggiore collaborazione fra i due popoli nel campo culturale giovera' in modo particolare a rinsaldare i loro legami di amicizia e ad approfondire ed estendere la loro reciproca conoscenza, hanno deciso di concludere un Accordo Culturale, ispirato ai principi di una stretta cooperazione, ed a tale scopo hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1

[4]Ciascuna delle Parti contraenti potra' mantenere e stabilire nel territorio dell'altra scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonche' altri organismi culturali, in conformita' con le norme vigenti nei due Paesi. Dette istituzioni saranno esenti dalle imposte dirette sugli immobili di loro proprieta' e sui redditi ad essi relativi, per la parte in cui questi siano adibiti a scopi culturali; saranno esenti altresi' dalle imposte per il trasferimento dei diritti di proprieta' sul suolo e sugli edifici destinati a loro sede. Il materiale educativo e didattico ad esse destinato ed il loro arredamento non saranno assoggettati a diritti ne' a restrizioni doganali.

Testo vigente dal 8 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1895~art1 · fonte su Normattiva