A richiesta di ciascuna delle Parti contraenti, le disposizioni di cui all'art. 1 si applicheranno nel territorio dell'altra alle scuole ed agli istituti il cui carattere ed indirizzo didattico si uniformino a quelle delle organizzazioni educative e scolastiche statali delle Parte richiedente.
Testo vigente dal 8 febbraio 1963
