Il Governo italiano si impegna a favorire una collaborazione tecnico-finanziaria, da parte del capitale privato italiano, nelle iniziative, imprese ed attivita' economiche che siano approvate dal Governo somalo e secondo le modalita' che saranno fissate dalla Commissione mista di cui all'articolo 23 del presente Accordo. Cio' potra' avvenire attraverso la costituzione di societa' miste o con altri sistemi consentiti dalla legislazione finanziaria in vigore in Somalia. Il Governo somalo da parte sua si impegna a facilitare tali iniziative e ad assicurare al capitale italiano le garanzie di cui agli articoli 16 e 17 del presente Accordo.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~accordo-art18 · fonte su Normattiva