Le Parti contraenti si impegnano ad esaminare, entro i limiti consentiti dalle rispettive legislazioni, la i possibilita' di riconoscere, sia a fini scolastici e sia ai fini dell'esercizio professionale, i titoli intermedi e finali rilasciati dagli istituti di cui agli articoli 1 e 2. Sara' del pari studiata da ciascuna delle Parti contraenti la possibilita' di concedere un eguale riconoscimento ai titoli di studio intermedi e finali rilasciati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell'altra.
Testo vigente dal 8 febbraio 1963
