[1]ACCORDO CINEMATOGRAFICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

[2]PREAMBOLO

[3]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese, Di seguito denominati le Parti, Considerando la loro volonta' comune di rinnovare e di rafforzare le relazioni cinematografiche tra l'Italia e la Francia. Considerando la necessita' di attualizzare le loro relazioni di cooperazione nel settore cinematografico tenendo conto delle rispettive normative in materia e della realta' dei mercati. Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo, il termine "opera cinematografica" indica le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, quale che sia il genere (fiction, animazione, documentari) conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due Stati e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche.

Testo vigente dal 11 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;19~accordo-art1 · fonte su Normattiva