Il credito fiscale per il cui recupero viene concessa l'assistenza, non gode nello Stato richiesto di alcuno dei privilegi inerenti ai crediti fiscali di detto Stato, anche se la procedura di recupero utilizzata e' quella che detto Stato applica ai propri crediti fiscali.

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art15 · fonte su Normattiva