1. Le questioni relative al termine oltre il quale il credito fiscale non puo' essere esatto, sono regolamentate dalla legislazione dello Stato richiedente. La richiesta di assistenza contiene informazioni su questo termine. 2. Gli atti di recupero compiuti dallo Stato richiesto a seguito di una domanda di assistenza e che, secondo la legislazione di detto Stato avrebbero come effetto di sospendere o interrompere il termine menzionato al paragrafo 1, hanno lo stesso effetto per quanto riguarda la legislazione dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente degli atti in tal modo compiuti. 3. In ogni caso lo Stato richiesto non e' tenuto a dar seguito ad una domanda di assistenza presentata dopo un periodo di 15 anni a decorrere dalla data del titolo esecutivo iniziale.

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art14 · fonte su Normattiva